Appunti sulla Costituzione Italiana, Art. 5


Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

 

La repubblica quindi è una ed indivisibile, questo significa che i livelli di autonomia eventuali non possono arrivare al punto della autodeterminazione e scissione. Questo è un vincolo molto forte, perchè pone serie limitazioni a velleità scissionistiche che sono, nei fatti, anticostituzionali. Non è pensabile, quindi, alla luce della nostra costituzione una, ad esempio, Padania libera. Una scissione romperebbe di fatto l’unità dello stato repubblicano e quindi richiederebbe una modifica costituzionale dell’articolo 5. Va anche detto che fino a qui non vi sono indicazioni di quali siano le componenti territoriali che compongono la repubblica, ne vi sono indicazioni di come determinare i confini, quindi in teoria resta una domanda aperta: quali territori quindi compongono l’Italia?

Alla fine della seconda  guerra mondiale del resto la situazione delle frontiere era ancora abbastanza “fluida” e quindi dare indicazioni rigide era abbastanza difficile, ma ove no arrivi il dettato della legge arriva il senso, e quindi è innegabile che tutta la parte territoriale al di qua delle alpi è da considerarsi “Italia”, ivi comprese isole tranne la corsica. diciamo che da Trieste in poi le cose erano un poco piu sfumate…

Se lo stato è unico ed indivisibile, dice però sempre lo stesso articolo, esso deve essere nei fatti promotore delle autonomia locali, demandando e decentrando attività e servizi e organizzando la sua legislazione ed organizzazione contestualmente a tale esigenza.

E’ quindi un obbligo dello stato quello di demandare alle autonomie locali servizi, poteri e, conseguentemente, responsabilità.

Pur non indicando termini e modi di tale trasferimento risulta chiaro che i padri costituenti hanno scelto una forma di stato che fosse non eccessivamente centralizzata. Quale sia il livello di autonomia compatibile con il dettato costituzionale a questo livello è difficile da dirsi, ma è chiaro che  ove si scrive

…adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento

lo stato deve essere attivo e dinamico nei confronti delle autonomie e non statico.

Ora ci si potrebbe chiedere se questo dichiarato obbligo di decentramento comporta che lo stato non sia più responsabile una volta affidata alla autonomia un servizio di come questo viene gestito, ma gli articoli precedenti ci tolgono il dubbio ricordando che compito dello stato è di promuovere le condizioni atte allo sviluppo della persona umana, e rimuoverne gli ostacoli dia si carattere sociale che economico (Art. 3).

Quindi lo stato non può rinunziare al controllo dei risultati delle attività delle autonomie sui servizi erogati, in quanto ne è ultimo responsabile, e deve intervenire quando vengono lesi i diritti di uguaglianza e libertà.

La cosa mi fa venire in mente la disastrosa gestione della sanità, le cui evidenti ed imbarazzanti disparità da regione a regione, le evidenti ed imbarazzanti mal gestioni di carattere economico evidenzino come lo stato non abbia esercitato quel suo dovere di controllo ed intervento. Controllo ed intervento che non devono essere limitati al ripiano dei conti economici, ma che deve intervenire sul problema anche con un adeguamento legislativo (come appunto da Art. 5) per gestire una evidente violazione del dettato costituzionale.

L’articolo 5 ci da una ulteriore indicazione di struttura della stato, che oltre ad essere una repubblica democratica a suffragio universale deve anche organizzarsi in maniera decentrata a causa del dovere di rispettare le esigenze delle autonomie.

La parte che trovo interessante è il riconoscimento implicito che esistono sul territorio italiano disparità culturali e socioeconomiche che vanno gestite opportunamente. La diversità quindi è una componente fondante della repubblica, e la repubblica ne riconosce l’intrinseco valore. All’interno di quanto disegnato dalla costituzione vanno quindi rispettate le diversità ed è lo stato che si deve far carico dell’adeguamento delle sue strutture.

Con buona pace di un certo modo di pensare abastanza diffuso nel nostro paese, nei primi 5 articoli della costituzione si delinea un paese che ha una forte attitudine al rispetto delle differenze.

 

 

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